Modifica costituzionale 2001: pregi nascosti e difetti conclamati
(pubblicato il 18 Maggio 2016)


Ogni problema ha tre soluzioni: la mia, la tua e quella giusta. Così al prossimo epocale referendum costituzionale il mio No ed il tuo Si (e viceversa) rischiano di eludere una ragionevole e limitata correzione di quella parte del Titolo V° che già fu cambiata nel 2001 con esiti perniciosi. Ovvero - nel maldestro tentativo di inseguire le velleità devolutorie e federaliste di una Lega ancora rampante - il rapporto ambiguo ed equivoco allora instaurato tra Stato e Regioni.

Ebbene tale misura, che ebbe l'effetto di gonfiare impropriamente le funzioni amministrative e gestionali delle Regioni in materie sia “proprie” che “concorrenti” con lo Stato, generando un confuso rapporto ed un'inestricabile contenzioso, è proprio la parte che fu immediatamente attuata. Mentre la parte virtuosa, improntata ai principi di “sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza” che aveva ribaltato la gerarchia tra gli enti costitutivi la Repubblica a partire da Comuni, Province e Città metropolitane è stata dapprima a lungo ignorata ed infine stravolta dalla legge Delrio.

Le regioni, concepite dal Costituente originario come enti legislativi - nell'ambito di “leggi-quadro” nazionali - e di alta programmazione si sono pertanto trasformate in carrozzoni prestatori di servizi ed erogatori di denaro, non sempre guidate da mani ineccepibili per competenza e moralità sia sul versante politico che burocratico. Basti pensare alla gestione diretta e gerarchica delle Aziende sanitarie, che ne assorbono il grosso del bilancio miliardario, allorché la riforma del 1978 conferiva invece le USL (unità sanitarie locali) in capo ai Comuni “singoli o associati”.

Ma non si risolve la questione tornando ad un anacronistico riaccentramento ministeriale bensì redistribuendo poteri e competenze sulla base di una rigorosa sussidiarietà verticale, differenziando le funzioni ai livelli adeguati onde evitare sovrapposizioni, sprechi e conflitti di competenza.

La riforma oggetto del referendum invece scardina la razionale scala dei poteri locali e intermedi prevista, ma non attuata, nella parte positiva del Titolo V° come modificato nel 2001, cancellando il rilievo costituzionale delle Province (che andavano ricomposte, non abrogate) e citando pro-forma le Città metropolitane, tanto per non sfigurare in Europa dove quelle vere funzionano ormai da decenni. In Italia, ed a Milano in particolare, no tanto da essere definite da Giangiacomo Schiavi un “sogno senza effetti al risveglio” (Corsera, 3/5/2016).

Vedi il caso dei malcapitati organismi tuttora insediati a palazzo Isimbardi. Mentre erano intenti a giocare al “piano strategico” hanno subito la sottrazione di 36,7 milioni di euro del fondo dedicato dall'Unione Europea proprio alle città metropolitane ed invece dirottati tramite un fantomatico PON (piano operativo nazionale!) tutti a progetti interni ai confini comunali e nella esclusiva disponibilità di quattro assessori della Giunta milanese. Non che le spesso malridotte periferie cittadine non meritino interventi probabilmente prioritari rispetto ai restanti comuni dell'hinterland, ma la relativa decisione a chi avrebbe dovuto competere? Certo è che la febbre acchiappa-voti, per eleggere un Sindaco anche metropolitano, riguarda al momento solo Milano ovvero la città capoluogo della città (non è un refuso ma il disposto della legge Delrio, art.19 e seguenti).

Possibile sperare che la consecutiva campagna referendaria non faccia subire un'ulteriore agitazione mediatica che sposti l'attenzione dal merito della fondamentale questione istituzionale al subdolo plebiscito governativistico? E permetta di non essere compressi nella morsa tra una No puramente conservativo, anche degli svarioni dovuti alle precedenti revisioni, ed un Si acritico appiattito su riforme a capocchia, pura affermazione muscolare di una politica a corto di visione e disegno.

Valentino Ballabio